Art. 13.
(Condizioni per l'iscrizione all'Albo).

      1. Per essere iscritti all'Albo è necessario:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

          b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

          c) aver superato l'esame di Stato di cui all'articolo 11 o essere in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o in fisica sanitaria per l'iscrizione nel settore della fisica medica;

          d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di fisici, di enti o di imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.